PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e artistico dell'area territoriale attraversata dall'antico itinerario denominato «Via Francigena».
      2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato partecipa al finanziamento di progetti predisposti da regioni ed enti locali, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dello sviluppo economico, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) la realizzazione di iniziative volte al restauro scientifico e al risanamento conservativo dei siti di interesse storico e artistico esistenti nell'area territoriale interessata, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali o di privati cittadini, per garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

          b) la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio dell'itinerario per consentire la sua valorizzazione turistica con attività di documentazione sulla storia del pellegrinaggio;

          c) il recupero dei tratti originali dell'antico tracciato, la ricostruzione e l'interconnessione con strade esistenti, al fine di migliorare la percorribilità a fini turistici;

          d) la realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario e il recupero conservativo di quelle preesistenti con eventuali miglioramenti;

 

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          e) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il recupero di aree degradate collegate al percorso, nonché la riqualificazione di tratti di paesaggi storici con reinserimento di vegetazione, anche storicamente documentata;

          f) l'attivazione di iniziative volte alla conoscenza dei parchi naturali, delle oasi e delle aree protette adiacenti all'itinerario, nonché la realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;

          g) l'attivazione di collaborazioni tra soggetti pubblici e privati al fine di incrementare lo sviluppo dell'area territoriale interessata anche mediante investimenti privati.

Art. 2.
(Fondo per la «Via Francigena»).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la «Via Francigena», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla «Via Francigena»: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Le regioni utilizzano tali risorse per la realizzazione degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.
(Comitato scientifico per la «Via Francigena»).

      1. Allo scopo di assicurare le finalità della presente legge, di monitorare il rispetto dei termini di realizzazione dei progetti e di amministrare il Fondo di cui all'articolo 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

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presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato scientifico per la «Via Francigena», composto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui al citato articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante scelto tra esperti delle università o degli istituti di ricerca.
      2. I progetti presentati ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, sono esaminati dal Comitato scientifico, che formula un parere vincolante in ordini all'ammissibilità del finanziamento dei medesimi progetti.

Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province e i comuni interessati stipulano un accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

 

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conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.